Giusnaturalismo e positivismo giuridico by Norberto Bobbio

Giusnaturalismo e positivismo giuridico by Norberto Bobbio

autore:Norberto Bobbio [Bobbio, N.]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: eBook Laterza
editore: Editori Laterza
pubblicato: 2011-08-15T00:00:00+00:00


10. Conclusioni

Le considerazioni svolte sin qui sui diversi aspetti in cui si presenta la dottrina del positivismo giuridico avevano un unico scopo, che era quello di invitare a riflettere sul fatto che nella critica del positivismo giuridico non si può fare, come si dice, d’ogni erba un fascio. Tirando le somme, vorrei fissare alcuni punti di consenso e dissenso.

L’aspetto più discutibile, o perlomeno quello su cui è opportuno esprimere un certo riserbo e fare distinzioni molto nette, è quello ideologico. Se per ideologia del positivismo giuridico si intende l’infatuazione statualistica, per cui lo stato è il supremo portatore dei valori del bene e del male, i suoi avversari hanno ragione nel deprecarne le funeste conseguenze. Ma se si identifica l’ideologia del positivismo giuridico piuttosto con la difesa di certi valori, alla cui attuazione sembra particolarmente idoneo l’ordinamento giuridico, come quelli della legalità, dell’ordine, della certezza, diventa importante rendersi conto che questi valori non sono i soli, e come tali possono venire in conflitto con altri valori, e quindi considerarli come relativi e rifiutarne l’assolutizzazione. Come etica della legalità, della pace, della certezza, il positivismo giuridico ha le carte perfettamente in regola per essere accolto tra le ideologie non ripugnanti, ad esempio, ad una concezione democratica dello stato. Non giungo a dire che sia la più compatibile, perché il rapporto tra positivismo giuridico e stato democratico è mutevole nel tempo. Ma non vedo come si possa gettar l’anatema sul positivismo giuridico in nome dei valori della democrazia: del resto positivismo giuridico e concezione democratica dello stato hanno avuto nel pensiero del Kelsen un’unione personale, che dura tuttora.

Quanto al positivismo come teoria del diritto, credo sia bene distinguere un significato stretto e un significato ampio della teoria. Se si dovesse intendere per positivismo giuridico unicamente il «codicismo», la teoria dell’interpretazione meccanica della legge, credo avrebbero ragione coloro che propongono di scartarlo per l’ottima ragione che è smentito dai fatti. Ma dall’epoca del cosiddetto feticismo legislativo molta acqua è passata sotto i ponti, e nessuno crede più seriamente al giudice come automa. Si tratta di vedere se convenga chiamare positivismo giuridico la teoria allargata, che ha mutato o va mutando radicalmente le idee sull’interpretazione giuridica e sull’opera della scienza del diritto. Io credo di sì, sia perché mi pare che non siano stati inventati altri nomi, sia perché di fatto questa accezione più larga sta entrando nell’uso senza provocare troppi inconvenienti, sia infine perché l’allargamento, come ho mostrato nel paragrafo 8, non reca alcun irreparabile scompiglio nei presupposti. Si è provveduto a restaurare l’interno; ma la facciata e il corpo dell’edificio sono rimasti sempre gli stessi: anche la destinazione.

Infine, quanto al positivismo come modo di studiare il diritto, mi pare che sia accettabile senza mutamenti, e senza bisogno di introdurre una distinzione tra senso buono e senso cattivo, come rispetto all’ideologia positivistica, o tra senso largo e senso stretto, come nella teoria positivistica. Qui il problema è uno solo: si tratta di sapere se si vuole veramente impostare la scienza giuridica su basi



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